Gli avvocati iscritti all'albo e in regime forfettario versano i propri contributi previdenziali alla Cassa Forense (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense). Nel 2026, la riforma previdenziale dell'avvocatura ha modificato le aliquote: è fondamentale conoscere le regole aggiornate.
Indice dell'articolo
Cassa Forense è l'ente previdenziale degli avvocati iscritti all'albo. L'iscrizione è obbligatoria per tutti gli avvocati e sostituisce l'INPS per la previdenza professionale. A differenza della Gestione Separata, Cassa Forense ha regole proprie in continua evoluzione.
In seguito alla riforma previdenziale forense, dal 2026 l'aliquota soggettiva è aumentata. I valori indicativi (verificare sempre con Cassa Forense per i valori aggiornati):
Per gli avvocati in forfettario, la quota soggettiva si calcola sul reddito imponibile lordo (fatturato × coefficiente 78%), esattamente come accade per la Gestione Separata. Il contributo versato è deducibile dall'imponibile prima del calcolo dell'imposta sostitutiva.
Formula:
Contributo soggettivo = max(Reddito imponibile lordo × 17%, Minimale annuo)
Se il contributo calcolato in percentuale è inferiore al minimale, si versa comunque il minimale fisso.
| Quota | Calcolo | Chi la versa |
|---|---|---|
| Soggettiva | 17% reddito, min. ~€2.790 | L'avvocato |
| Integrativa | 4% volume d'affari | Addebitata al cliente |
| Maternità | Quota fissa annua | L'avvocato |
Valori indicativi. Verifica sempre con Cassa Forense i valori aggiornati per l'anno corrente.
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⚖️ Calcola una stima gratis →Caso: avvocato, fatturato €40.000, coefficiente 78%, aliquota sostitutiva 15%, contributo soggettivo 17% con minimale ~€2.790.
Non include: contributo integrativo 4% (addebitato al cliente), contributo di maternità (fisso), né addizionali. Valori indicativi: verifica con Cassa Forense e con il tuo commercialista.
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⚖️ Calcola una stima gratis →No. Gli avvocati iscritti all’albo devono obbligatoriamente iscriversi a Cassa Forense, non alla Gestione Separata INPS. Le due gestioni sono alternative per la medesima attività professionale.
Il reddito professionale va dichiarato a Cassa Forense attraverso la comunicazione reddituale annuale (Mod. 5), da presentare entro le scadenze stabilite annualmente da Cassa Forense. Verifica le scadenze aggiornate sul sito ufficiale.
In genere la quota integrativa del 4% addebitata al cliente in fattura non rientra nel limite dei €85.000 del forfettario, se viene interamente versata a Cassa Forense. Il trattamento esatto va verificato con il commercialista.
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